Statuto

Art.1 | Art.2 | Art.3 | Art.4 | Art.5 | Art.6 | Art.7 | Art.8 | Art.9 | Art.10 | Art.11 | Art.12 | Art.13 | Art.14
Art.15 | Art.16 | Art.17 | Art.18 | Art.19 | Art20 | Art.21 | Art.22 | Art.23 | Art.24 | Art.25

Art. 1
Il Circolo della Caccia, fondato nel 1888 è una associazione privata, con sede in Bologna, destinata a convegni, trattenimenti, manifestazioni culturali e varie.
Non riveste carattere politico, nelle sale del Circolo sono vietate riunioni che abbiano tale fine.
I locali del Circolo e della Foresteria sono aperti a tutti i Soci nel rispetto del Regolamento e delle particolari disposizioni degli organi diretti vi. Alla Foresteria possono accedere anche Familiari ed Ospiti dei Soci con l'osservanza delle modalità indicate dal Regolamento.

Art. 2
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'eventuale scioglimento è disciplinato dall'art. 24.

Art. 3
Le quote sociali e le quote di ammissione verranno determinate, anno per anno, dall'Assemblea generale ordinaria dei Soci in sede di bilancio ovvero dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata.
Il Consiglio direttivo stabilisce i tempi e le modalità dei versamenti. L'impegno del Socio verso il Circolo è di un anno e si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta sei mesi prima della scadenza.

Art. 4
I Soci del Circolo si distinguono in: benemeriti, effettivi, non residenti.
Benemeriti diventano i Soci effettivi al compimento del cinquantesimo anno di ininterrotta appartenenza al Circolo. Essi sono esentati dal pagamento delle, quote sociali.
Effettivi sono i Soci che hanno residenza nella Provincia di Bologna. Non residenti sono i Soci che hanno residenza fuori della Provincia di Bologna; essi non sono eleggibili a cariche sociali.
Per i Soci non residenti l'importo della quota è ridotto in misura della metà. Il Socio, previa richiesta al Consiglio direttivo, può invitare a frequentare la sede del Circolo persone non residenti che si trattengano a Bologna per tempo limitato.


Art. 5
L'ex Socio che intenda rientrare a far parte del Circolo dovrà essere sottoposto a nuova votazione ed al pagamento di una tassa di ammissione ridotta della metà. Agli effetti dell'art. 24 sarà consentito il cumulo delle annualità versate

Art. 6
Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea generale,
il Presidente,
il Consiglio direttivo,
il Collegio dei Probiviri
il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 7
L'Assemblea generale, riunione di tutti i Soci, può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 8
L'Assemblea generale ordinaria deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo.
Ha i seguenti compiti:
- discute ed approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- determina l'ammontare della quota di ammissione e delle quote annuali;
- elegge il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei conti.
Le elezioni saranno effettuate mediante votazione a scheda segreta. Eventuali liste di candidati, sottoscritte da almeno due Soci, dovranno essere depositate presso l'ufficio di segreteria almeno quarantotto ore prima dell'Assemblea e verranno affisse all'albo.
Le schede di votazione dovranno essere compilate a mano. Nelle schede saranno indicati nominativamente il Presidente, sei Consiglieri, tre Probiviri e due Revisori dei conti.
I voti riportati da un Socio per la carica a Presidente, ma non sufficienti all'elezione, verranno computati per l'elezione a Consigliere.

Art. 9
L'Assemblea generale straordinaria può essere convocata ad iniziativa del Consiglio direttivo ovvero a richiesta motivata diretta al Presidente e sottoscritta almeno da un sesto dei Soci.
In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta nell'ufficio di segreteria.
Essa delibera:
- sulle modifiche allo Statuto;
- circa lo scioglimento del Circolo;
- su qualunque argomento che Consiglio direttivo e Soci presentino.

Art. 10
L'ordine del giorno dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere formulato dal Consiglio direttivo anche nel caso che l'Assemblea sia stata convocata a richiesta di un sesto dei Soci (art. 9) e deve restare affisso per dieci giorni nelle sale del Circolo prima che l'Assemblea abbia luogo.
L'ordine del giorno, unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea, deve essere inviato a tutti i Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per la stessa.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci e, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo la precedente, qualunque sia il numero dei Soci presenti, ferma la maggioranza indicata agli artt. 23 e 24.
Le Assemblee deliberano, ad eccezione che per le nomine alle cariche sociali (art. 8), a maggioranza semplice ed a scrutinio palese.
Il voto è espresso personalmente dal Socio.
Non sono ammesse deleghe.

Art. 11
Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea generale dei Soci e resta in carica due anni.
Può essere rieletto.
È a capo dell'Associazione e ne ha la rappresentanza legale.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo.
Convoca e presiede l'Assemblea generale sia ordinaria che straordinaria. Può delegare il vice Presidente o un Consigliere a sostituirlo in particolari circostanze.
In caso di urgenza, mancando il tempo necessario per convocare il Consiglio direttivo, il Presidente potrà sotto la sua responsabilità, prendere quelle decisioni che crederà opportuno dandone comunicazione al Consiglio direttivo nel più breve tempo possibile.

Art. 12
Il Consiglio direttivo è composto di sette membri che restano in carica due anni e possono essere rie1etti.
Venendo a cessare, per qualsiasi motivo un Consigliere, gli subentra il candidato che, nell'ultima votazione, ha ottenuto il maggior numero di voti.
Altrettanto avviene per le altre cariche sociali, all'infuori che per quella del Presidente.
Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri un vice Presidente, un Segretario, un Economo-Tesoriere.
Il Consiglio direttivo, cui è affidata la direzione morale ed amministrativa del Circolo, delibera su tutte le materie per le quali non si richieda il voto delle Assemblee.
Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
La convocazione può essere fatta su richiesta motivata e sottoscritta da almeno tre Consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessario l'intervento di almeno tre Consiglieri oltre il Presidente o di chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 13
In particolare il Consiglio direttivo:
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- controlla l'uso del patrimonio sociale;
- propone all'Assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- predispone il Regolamento interno,
- propone all'Assemblea l'ammontare delle quote di ammissione e di associazione;
- assume e licenzia, regolandone le condizioni, il personale dipendente;
- può nominare commissioni speciali;
- può invitare a particolari manifestazioni sociali Autorità civili, politiche e militari, nonché personalità della cultura;
- decide ed attua i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 22.
Il Consiglio ha facoltà di far partecipare ai suoi lavori altri Soci.

Art. 14
Il vice Presidente assiste e coadiuva il Presidente nell'esercizio del suo mandato. Lo sostituisce ad ogni effetto in caso di impedimento.

Art. 15
Il Segretario tiene l'elenco dei Soci, i libri sociali, l'archivio, la corrispondenza ed ha in consegna tutti i documenti interessanti l'Associazione; compila gli atti ed i verbali sia delle Assemblee che delle riunioni del Consiglio direttivo;
provvede alle comunicazioni di ammissione, nonché alle circolari dirette ai Soci e, per la parte che gli compete, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 16
L'Economo-Tesoriere è responsabile di fronte al Consiglio direttivo della gestione economico-finanziaria.
Dà esecuzione alle deliberazioni di natura amministrativa ed economica prese dal Consiglio direttivo.

Art. 17
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall'Assemblea generale dei Soci. I Probiviri restano in carica due anni e possono essere rieletti.
Al Collegio dei Probiviri che, alla sua prima riunione nominerà, nel suo seno, il Presidente, sono attribuite le seguenti funzioni:
- dirimere questioni tra i Soci, nonché tra Consiglio direttivo e Soci, attinenti alla vita sociale;
- decidere in sede di appello le vertenze di cui all'art. 22.

Art. 18
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da due membri che restano in carica due anni e possono essere rieletti.
Controlla la regolarità della posizione amministrativa e contabile del Circolo effettuando verifiche contabili di cui stenderà verbale in apposito registro.
Esprime il proprio parere con relazione scritta sul bilancio consuntivo. Detta relazione sarà letta in sede di Assemblea generale ordinaria.

Art. 19
Le proposte per l'ammissione dei nuovi Soci dovranno essere redatte su apposito modulo a stampa e sottoscritte da due Soci presentatori.
Le proposte dovranno essere corredate da idonee notizie sul candidato. Le proposte, dopo un primo esame effettuato dal Consiglio direttivo, saranno tenute presso l'ufficio di segreteria a disposizione dei Soci. I Soci ne saranno avvertiti con avviso esposto nelle sale del Circolo.
Essi avranno dieci giorni di tempo, presa visione dei singoli nominativi, per formulare eventuali osservazioni in forma riservata al Presidente. Trascorso tale periodo, le proposte, vagliate dal Consiglio direttivo, saranno affisse nelle sale del Circolo e mantenute esposte, per almeno dieci giorni, prima di quello fissato per la votazione.
Il Consiglio direttivo comunicherà a mezzo lettera, inviata in tempo utile a tutti i Soci, il nominativo dei candidati e il giorno fissato per la votazione che si svolgerà nella sede sociale dalle ore dodici alle ore ventiquattro.
L'ammissione dei nuovi Soci avverrà mediante votazione segreta.
La votazione dovrà svolgersi a mezzo di schede timbrate che porteranno impresse a stampa i nomi dei candidati e dei loro rispettivi presentatori con a fianco di ciascun nome una casella in bianco.
Ogni votante dovrà porre la firma su apposito registro all'atto del ritiro della scheda e della relativa busta.
Il votante esprimerà con un sì il voto favorevole, con un no il voto contrario che segnerà, nell'apposita casella bianca a fianco del nome del candidato e deporrà la scheda in busta chiusa nell'urna.
All'inizio della votazione l'urna verrà sigillata alla presenza di due scrutatori nominati dal Consiglio direttivo.
Il numero legale per la validità della votazione è di almeno cinquanta votanti.
In mancanza di tale numero la votazione, con semplice nuovo avviso, sarà ripetuta con le stesse modalità.

Art. 20
Lo scrutinio sarà effettuato pubblicamente subito dopo la chiusura delle votazioni a cura dei due scrutatori.
Un voto contrario ne annulla quattro favorevoli.
In caso di parità il candidato è ammesso.
A scrutinio ultimato le schede saranno soppresse.
Il verbale relativo alla votazione verrà sottoscritto dai due scrutatori.
Il candidato non ammesso potrà essere riproposto soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla votazione.

Art. 21
L'avvenuta ammissione dei nuovi Soci dovrà essere comunicata mediante avviso da esporsi nelle sale del Circolo.
Ad ogni Socio sarà diretta una lettera di ammissione, con allegata copia dello Statuto e del Regolamento.

Art. 22
Ove a un Socio vengano addebitate azioni disonorevoli o immorali, ovvero mancanza alle leggi di convenienza sociale commesse tanto nei locali del Circolo, quanto fuori, nonché trasgressioni gravi alle norme statutarie ed in particolare all'impegno di pagamento delle obbligazioni verso il Circolo, il Consiglio direttivo previa contestazione dell'addebito all'interessato e audizione dello stesso o di suo delegato, potrà deciderne la sospensione e, nei casi più gravi, la radiazione.
Contro la delibera del Consiglio, che dovrà essere prontamente comunicata all'interessato, questi potrà, entro trenta giorni, ricorrere al Collegio dei Probiviri che dovrà decidere nel termine massimo di novanta giorni.

Art. 23
Le proposte di modifica del presente Statuto, sia ad iniziativa dei Soci che del Consiglio direttivo, dovranno essere sottoposte all'Assemblea straordinaria che delibererà con la presenza di almeno il venticinque per cento dei Soci e la maggioranza dei due terzi degli intervenuti.
Nell'avvio di convocazione dovranno essere riportate per esteso le proposte di modifica.

Art. 24
Lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio direttivo ovvero di almeno un sesto dei Soci, è deliberato dall'Assemblea generale straordinaria all'uopo convocata e con la partecipazione della maggioranza dei Soci ed il voto favorevole allo scioglimento dei due terzi dei convenuti.
L'Assemblea provvede alla nomina del o dei liquidatori, da scegliersi anche tra non Soci, previa determinazione del loro numero.
Le eventuali attività residue saranno ripartite fra i Soci in proporzione al numero delle quote annuali associative corrisposte dagli stessi.
Le eventuali passività residue saranno poste a carico, in parti uguali, di ciascun Socio.

Art. 25
Le norme del presente Statuto sono vincolanti per tutti i Soci, intendendo essi accettarle col fatto della loro ammissione alla Associazione.


 


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