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Art.
1
Il Circolo della Caccia, fondato
nel 1888 è una associazione privata, con sede in Bologna,
destinata a convegni, trattenimenti, manifestazioni culturali e varie.
Non riveste carattere politico, nelle sale del Circolo sono vietate
riunioni che abbiano tale fine.
I locali del Circolo e della
Foresteria sono aperti a tutti i Soci nel rispetto del Regolamento e
delle particolari disposizioni degli organi diretti vi. Alla
Foresteria possono accedere anche Familiari ed Ospiti dei Soci con
l'osservanza delle modalità indicate dal Regolamento.
Art. 2
La durata dell'Associazione
è a tempo indeterminato. L'eventuale scioglimento è
disciplinato dall'art. 24.
Art. 3
Le quote sociali e le quote di
ammissione verranno determinate, anno per anno, dall'Assemblea
generale ordinaria dei Soci in sede di bilancio ovvero dall'Assemblea
straordinaria all'uopo convocata.
Il Consiglio direttivo
stabilisce i tempi e le modalità dei versamenti. L'impegno del
Socio verso il Circolo è di un anno e si intenderà
rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta sei mesi
prima della scadenza.
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Art. 4
I Soci del Circolo si
distinguono in: benemeriti, effettivi, non residenti.
Benemeriti diventano i Soci effettivi al compimento del cinquantesimo
anno di ininterrotta appartenenza al Circolo. Essi sono esentati dal
pagamento delle, quote sociali.
Effettivi sono i Soci che hanno residenza nella Provincia di Bologna.
Non residenti sono i Soci che hanno residenza fuori della Provincia di
Bologna; essi non sono eleggibili a cariche sociali.
Per i Soci non residenti l'importo della quota è ridotto in
misura della metà. Il Socio, previa richiesta al Consiglio
direttivo, può invitare a frequentare la sede del Circolo
persone non residenti che si trattengano a Bologna per tempo limitato.
Art. 5
L'ex Socio che intenda rientrare
a far parte del Circolo dovrà essere sottoposto a nuova
votazione ed al pagamento di una tassa di ammissione ridotta della
metà. Agli effetti dell'art. 24 sarà consentito il
cumulo delle annualità versate
Art. 6
Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea generale,
il Presidente,
il Consiglio direttivo,
il Collegio dei Probiviri
il Collegio dei Revisori dei
conti.
Art. 7
L'Assemblea generale, riunione
di tutti i Soci, può essere ordinaria e straordinaria.
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Art. 8
L'Assemblea generale ordinaria
deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro
il mese di marzo.
Ha i seguenti compiti:
- discute ed approva il bilancio
consuntivo e quello preventivo;
- determina l'ammontare della
quota di ammissione e delle quote annuali;
- elegge il Presidente, il
Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori
dei conti.
Le elezioni saranno effettuate
mediante votazione a scheda segreta. Eventuali liste di candidati,
sottoscritte da almeno due Soci, dovranno essere depositate presso
l'ufficio di segreteria almeno quarantotto ore prima dell'Assemblea e
verranno affisse all'albo.
Le schede di votazione dovranno
essere compilate a mano. Nelle schede saranno indicati nominativamente
il Presidente, sei Consiglieri, tre Probiviri e due Revisori dei
conti.
I voti riportati da un Socio per
la carica a Presidente, ma non sufficienti all'elezione, verranno
computati per l'elezione a Consigliere.
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Art. 9
L'Assemblea generale
straordinaria può essere convocata ad iniziativa del Consiglio
direttivo ovvero a richiesta motivata diretta al Presidente e
sottoscritta almeno da un sesto dei Soci.
In quest'ultimo caso l'Assemblea
dovrà essere convocata entro venti giorni dal deposito della
richiesta nell'ufficio di segreteria.
Essa delibera:
- sulle modifiche allo Statuto;
- circa lo scioglimento del
Circolo;
- su qualunque argomento che
Consiglio direttivo e Soci presentino.
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Art. 10
L'ordine del giorno
dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere formulato
dal Consiglio direttivo anche nel caso che l'Assemblea sia stata
convocata a richiesta di un sesto dei Soci (art. 9) e deve restare
affisso per dieci giorni nelle sale del Circolo prima che l'Assemblea
abbia luogo.
L'ordine del giorno, unitamente
all'avviso di convocazione dell'Assemblea, deve essere inviato a tutti
i Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per la stessa.
L'Assemblea sia ordinaria che
straordinaria è validamente costituita in prima convocazione
con la presenza di almeno un terzo dei Soci e, in seconda
convocazione, almeno un'ora dopo la precedente, qualunque sia il
numero dei Soci presenti, ferma la maggioranza indicata agli artt. 23
e 24.
Le Assemblee deliberano, ad
eccezione che per le nomine alle cariche sociali (art. 8), a
maggioranza semplice ed a scrutinio palese.
Il voto è espresso
personalmente dal Socio.
Non sono ammesse deleghe.
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Art. 11
Il Presidente è eletto
direttamente dall'Assemblea generale dei Soci e resta in carica due
anni.
Può essere rieletto.
È a capo
dell'Associazione e ne ha la rappresentanza legale.
Convoca e presiede le riunioni
del Consiglio direttivo.
Convoca e presiede l'Assemblea
generale sia ordinaria che straordinaria. Può delegare il vice
Presidente o un Consigliere a sostituirlo in particolari circostanze.
In caso di urgenza, mancando il
tempo necessario per convocare il Consiglio direttivo, il Presidente
potrà sotto la sua responsabilità, prendere quelle
decisioni che crederà opportuno dandone comunicazione al
Consiglio direttivo nel più breve tempo possibile.
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Art. 12
Il Consiglio direttivo è
composto di sette membri che restano in carica due anni e possono
essere rie1etti.
Venendo a cessare, per qualsiasi motivo un Consigliere, gli subentra
il candidato che, nell'ultima votazione, ha ottenuto il maggior numero
di voti.
Altrettanto avviene per le altre cariche sociali, all'infuori che per
quella del Presidente.
Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri un vice Presidente, un
Segretario, un Economo-Tesoriere.
Il Consiglio direttivo, cui è affidata la direzione morale ed
amministrativa del Circolo, delibera su tutte le materie per le quali
non si richieda il voto delle Assemblee.
Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta
lo ritenga opportuno.
La convocazione può essere fatta su richiesta motivata e
sottoscritta da almeno tre Consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo
è necessario l'intervento di almeno tre Consiglieri oltre il
Presidente o di chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza di voti dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
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Art. 13
In particolare il Consiglio
direttivo:
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea;
- controlla l'uso del patrimonio sociale;
- propone all'Assemblea le eventuali modifiche da apportare allo
Statuto;
- predispone il Regolamento interno,
- propone all'Assemblea l'ammontare delle quote di ammissione e di
associazione;
- assume e licenzia, regolandone le condizioni, il personale
dipendente;
- può nominare commissioni speciali;
- può invitare a particolari manifestazioni sociali
Autorità civili, politiche e militari, nonché
personalità della cultura;
- decide ed attua i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 22.
Il Consiglio ha facoltà di far partecipare ai suoi lavori altri
Soci.
Art. 14
Il vice Presidente assiste e
coadiuva il Presidente nell'esercizio del suo mandato. Lo sostituisce
ad ogni effetto in caso di impedimento.
Art. 15
Il Segretario tiene l'elenco dei
Soci, i libri sociali, l'archivio, la corrispondenza ed ha in consegna
tutti i documenti interessanti l'Associazione; compila gli atti ed i
verbali sia delle Assemblee che delle riunioni del Consiglio
direttivo;
provvede alle comunicazioni di
ammissione, nonché alle circolari dirette ai Soci e, per la
parte che gli compete, dà esecuzione alle deliberazioni del
Consiglio direttivo.
Art. 16
L'Economo-Tesoriere è
responsabile di fronte al Consiglio direttivo della gestione
economico-finanziaria.
Dà esecuzione alle
deliberazioni di natura amministrativa ed economica prese dal
Consiglio direttivo.
Art. 17
Il Collegio dei Probiviri
è composto di tre membri eletti dall'Assemblea generale dei
Soci. I Probiviri restano in carica due anni e possono essere
rieletti.
Al Collegio dei Probiviri che,
alla sua prima riunione nominerà, nel suo seno, il Presidente,
sono attribuite le seguenti funzioni:
- dirimere questioni tra i Soci,
nonché tra Consiglio direttivo e Soci, attinenti alla vita
sociale;
- decidere in sede di appello le
vertenze di cui all'art. 22.
Art. 18
Il Collegio dei Revisori dei
conti è composto da due membri che restano in carica due anni e
possono essere rieletti.
Controlla la regolarità della posizione amministrativa e
contabile del Circolo effettuando verifiche contabili di cui
stenderà verbale in apposito registro.
Esprime il proprio parere con relazione scritta sul bilancio
consuntivo. Detta relazione sarà letta in sede di Assemblea
generale ordinaria.
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Art. 19
Le proposte per l'ammissione dei
nuovi Soci dovranno essere redatte su apposito modulo a stampa e
sottoscritte da due Soci presentatori.
Le proposte dovranno essere
corredate da idonee notizie sul candidato. Le proposte, dopo un primo
esame effettuato dal Consiglio direttivo, saranno tenute presso
l'ufficio di segreteria a disposizione dei Soci. I Soci ne saranno
avvertiti con avviso esposto nelle sale del Circolo.
Essi avranno dieci giorni di
tempo, presa visione dei singoli nominativi, per formulare eventuali
osservazioni in forma riservata al Presidente. Trascorso tale periodo,
le proposte, vagliate dal Consiglio direttivo, saranno affisse nelle
sale del Circolo e mantenute esposte, per almeno dieci giorni, prima
di quello fissato per la votazione.
Il Consiglio direttivo
comunicherà a mezzo lettera, inviata in tempo utile a tutti i
Soci, il nominativo dei candidati e il giorno fissato per la votazione
che si svolgerà nella sede sociale dalle ore dodici alle ore
ventiquattro.
L'ammissione dei nuovi Soci
avverrà mediante votazione segreta.
La votazione dovrà
svolgersi a mezzo di schede timbrate che porteranno impresse a stampa
i nomi dei candidati e dei loro rispettivi presentatori con a fianco
di ciascun nome una casella in bianco.
Ogni votante dovrà porre
la firma su apposito registro all'atto del ritiro della scheda e della
relativa busta.
Il votante esprimerà con
un sì il voto favorevole, con un no il voto contrario che
segnerà, nell'apposita casella bianca a fianco del nome del
candidato e deporrà la scheda in busta chiusa nell'urna.
All'inizio della votazione
l'urna verrà sigillata alla presenza di due scrutatori nominati
dal Consiglio direttivo.
Il numero legale per la
validità della votazione è di almeno cinquanta votanti.
In mancanza di tale numero la
votazione, con semplice nuovo avviso, sarà ripetuta con le
stesse modalità.
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Art. 20
Lo scrutinio sarà
effettuato pubblicamente subito dopo la chiusura delle votazioni a
cura dei due scrutatori.
Un voto contrario ne annulla
quattro favorevoli.
In caso di parità il
candidato è ammesso.
A scrutinio ultimato le schede
saranno soppresse.
Il verbale relativo alla
votazione verrà sottoscritto dai due scrutatori.
Il candidato non ammesso
potrà essere riproposto soltanto dopo che siano trascorsi due
anni dalla votazione.
Art. 21
L'avvenuta ammissione dei nuovi
Soci dovrà essere comunicata mediante avviso da esporsi nelle
sale del Circolo.
Ad ogni Socio sarà
diretta una lettera di ammissione, con allegata copia dello Statuto e
del Regolamento.
Art. 22
Ove a un Socio vengano
addebitate azioni disonorevoli o immorali, ovvero mancanza alle leggi
di convenienza sociale commesse tanto nei locali del Circolo, quanto
fuori, nonché trasgressioni gravi alle norme statutarie ed in
particolare all'impegno di pagamento delle obbligazioni verso il
Circolo, il Consiglio direttivo previa contestazione dell'addebito
all'interessato e audizione dello stesso o di suo delegato,
potrà deciderne la sospensione e, nei casi più gravi, la
radiazione.
Contro la delibera del
Consiglio, che dovrà essere prontamente comunicata
all'interessato, questi potrà, entro trenta giorni, ricorrere
al Collegio dei Probiviri che dovrà decidere nel termine
massimo di novanta giorni.
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Art. 23
Le proposte di modifica del
presente Statuto, sia ad iniziativa dei Soci che del Consiglio
direttivo, dovranno essere sottoposte all'Assemblea straordinaria che
delibererà con la presenza di almeno il venticinque per cento
dei Soci e la maggioranza dei due terzi degli intervenuti.
Nell'avvio di convocazione dovranno essere riportate per esteso le
proposte di modifica.
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Art. 24
Lo scioglimento
dell'Associazione, su proposta del Consiglio direttivo ovvero di
almeno un sesto dei Soci, è deliberato dall'Assemblea generale
straordinaria all'uopo convocata e con la partecipazione della
maggioranza dei Soci ed il voto favorevole allo scioglimento dei due
terzi dei convenuti.
L'Assemblea provvede alla nomina
del o dei liquidatori, da scegliersi anche tra non Soci, previa
determinazione del loro numero.
Le eventuali attività
residue saranno ripartite fra i Soci in proporzione al numero delle
quote annuali associative corrisposte dagli stessi.
Le eventuali passività
residue saranno poste a carico, in parti uguali, di ciascun Socio.
Art. 25
Le norme del presente Statuto
sono vincolanti per tutti i Soci, intendendo essi accettarle col fatto
della loro ammissione alla Associazione.
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